Nel panorama finanziario italiano spesso si usano i termini banca e istituto di credito come sinonimi, alimentando una certa confusione tra gli utenti. In realtà, questi concetti hanno punti di contatto ma anche distinzioni significative sul piano giuridico e operativo. Comprendere tali differenze è fondamentale per orientarsi al meglio nelle scelte finanziarie e nella gestione dei propri risparmi.
Definizioni e funzioni principali
La banca, in senso tecnico e secondo la normativa italiana, rappresenta un istituto pubblico o privato che esercita in modo congiunto l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico con obbligo di rimborso e l’esercizio del credito verso terzi. Questo significa che la banca svolge una doppia funzione: da un lato assume denaro da individui, famiglie e imprese (tipicamente sotto forma di depositi), dall’altro lo eroga sotto forma di prestiti a chi ne fa richiesta, dopo le dovute verifiche. La sua attività è così riconducibile alla più ampia categoria dell’intermediazione finanziaria poiché si frappone tra i soggetti in surplus di risorse (risparmiatori) e quelli in deficit (chi chiede credito) .
Il termine istituto di credito può riferirsi genericamente ad ogni impresa finanziaria autorizzata all’esercizio di attività creditizia, ma secondo la disciplina italiana la banca è la forma tipica e più completa di istituto di credito perché può raccogliere il risparmio dal pubblico e, contestualmente, concedere crediti. A voler essere precisi, tutte le banche sono istituti di credito, ma non tutti gli istituti di credito sono banche .
Banche e altri istituti di credito: cosa possono fare
La normativa distingue in particolare tra:
- Banche: hanno la caratteristica esclusiva di poter raccogliere fondi direttamente dal pubblico, con l’obbligo di restituzione degli stessi – generalmente tramite conti correnti, libretti di risparmio e depositi.
- Società finanziarie o altri intermediari finanziari: possono concedere prestiti, leasing, factoring, credito al consumo, ma non possono raccogliere il risparmio presso il pubblico come fanno le banche. Agiscono dunque solo come erogatori di credito, senza svolgere attività di deposito tradizionale .
Ad esempio, una società finanziaria può offrire un prestito personale o un finanziamento per l’acquisto di un’auto, ma non può offrirti un conto corrente o accettare depositi su larga scala. Questa distinzione è centrale per la tutela del risparmiatore: la raccolta del risparmio è un’attività regolata rigorosamente, riservata esclusivamente agli enti vigilati dalla Banca d’Italia e sottoposti a requisiti patrimoniali e di trasparenza molto stringenti .
Quadro legislativo e implicazioni pratiche
Il quadro normativo italiano individua la definizione di attività bancaria all’art. 10 del Testo Unico Bancario (decreto legislativo 385/1993), che stabilisce come criterio discriminante proprio la raccolta del risparmio tra il pubblico con obbligo di rimborso. Questa funzione, tipica delle banche e vietata agli altri operatori creditizi, protegge i depositanti garantendo l’affidabilità dell’intermediario, soggetto a controlli sistemici e a obblighi di informazione .
Tale normativa mira a:
- Salvaguardare la stabilità del sistema finanziario;
- Proteggere i risparmiatori da operatori non sufficientemente solidi o trasparenti;
- Garantire che le risorse raccolte siano gestite secondo criteri prudenziali.
All’interno della vasta categoria degli istituti di credito rientrano quindi anche quegli organismi che, pur concedendo finanziamenti, non operano nella raccolta generalizzata di risparmio (ad esempio finanziarie, società di leasing o factoring). Questi soggetti sono comunque vigilati e autorizzati da organi pubblici, ma seguono regole differenti.
Banca e istituto di credito: sintesi delle principali differenze
- Funzione di raccolta del risparmio: esclusiva della banca. Soltanto le banche possono offrire conti correnti, libretti, depositi vincolati e prodotti similari rivolti alla generalità del pubblico.
- Attività creditizia: possibile per tutti gli istituti di credito autorizzati, quindi sia per banche che per società finanziarie, intermediari e altri soggetti vigilati, seppur con modalità e limiti diversi.
- Garanzie per i clienti: i depositi presso le banche sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che copre fino a 100.000 euro per depositante, una tutela che di norma non si applica ai depositi presso altri tipi di istituti di credito non bancari.
- Regolamentazione e vigilanza: più rigorosa per le banche, sia per quanto riguarda i requisiti patrimoniali sia per l’obbligo di trasparenza e le regole di condotta.
In pratica, se desideri depositare i tuoi risparmi in un luogo sicuro, con la possibilità di prelevarli quando vuoi e con una tutela garantita a livello di sistema, dovrai rivolgerti a una banca. Se invece hai bisogno di un prestito, puoi scegliere sia una banca sia un altro istituto di credito specializzato, ma sapendo che solo la banca potrà offrirti anche i servizi tipici della raccolta del risparmio .
In conclusione, la principale differenza consiste nella possibilità di raccogliere il risparmio tra il pubblico: questa funzione spetta alle banche, mentre gli altri istituti di credito sono specializzati nell’erogazione di finanziamenti e servizi connessi, senza poter svolgere un’attività di deposito generalizzata. Comprendere queste distinzioni ti permette di scegliere consapevolmente il partner finanziario più adatto alle tue esigenze, sia come risparmiatore che come richiedente di credito.